Informativa sulla Qualità dei Prodotti dei Mercati del Consorzio Ambulanti Toscana
Fiere e Mercati del Consorzio: solo prodotti di qualità
Il commercio su aree pubbliche sta evolvendo da una forma orientata sui mercati e fiere tradizionali molto estese verso una più moderna proposta caratterizzata da fiere con un numero di banchi più limitato, ma con prodotti merciologici qualificati e variegati e un livello di garanzia del consumatore in linea con le attuali esigenze del mercato. Negli anni il Consorzio Ambulanti Toscana ha promosso e organizzato Fiere sia nella Provincia di Pistoia che fuori regione, caratterizzate dalla vendita di prodotti di qualità. Obiettivo principale è quello di valorizzare il Brand Toscana, particolarmente apprezzato e richiesto, anche fuori dal territorio regionale, contribuendo ad animare centri storici e quartieri.
Norme per l'etichettatura: quali prodotti necessitano di etichetta?
- Tutti i prodotti composti da fibre tessili per almeno l’80% del loro peso
- I rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso
- I prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione
Alcuni prodotti dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa possono essere etichettati con un’etichetta globale, tra cui:
- Canovacci
- Passamaneria
- Cinture
- Reggicalze e giarrettiere
- Centrini
- Fazzoletti da naso e da taschino
- Bavaglini e guanti
- Nastri
Alcuni prodotti non hanno obbligo di essere etichettati, tra cui:
- Fiori artificiali
- Tele dipinte
- Prodotti tessili confezionati usati, purché dichiarati tali
Norme per l'etichettatura dei prodotti tessili
I prodotti tessili, affinché possano essere messi a disposizione sul mercato, devono obbligatoriamente riportare un’etichetta saldamente fissata o un contrassegno che siano durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili.
Un'etichetta di composizione fibrosa deve:
- Essere scritta in lingua italiana
- Riportare il nome per esteso delle fibre tessili che compongono il prodotto in ordine percentuale decrescente di peso (non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni)
- Indicare il nome o la ragione sociale o il marchio ed anche la sede legale del produttore o dell’importatore
- Specificare il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte
- Essere durevole, facilmente leggibile, visibile, accessibile e saldamente fissata
- Indicare l’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (ad esempio per gli inserti in pelle, l’imbottitura in piuma, i bottoni in madreperla) con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale”
Norme per la vendita dei prodotti in pelle
La definizione merceologica di pelle, cuoio, pellicce, viene ampliata e meglio definita dalla nuova normativa legge n.8/2013. In base alla stessa, le caratteristiche dei prodotti individuati con i termini “pelle”, “cuoio” e “pelliccia” vengono meglio definite, inclusi i prodotti fabbricati dalle spoglie e ricoperti di strati di altro materiale, purché questi siano di spessore uguale o non inferiore a 0,15 millimetri. Per quanto riguarda, invece, i prodotti rigenerati da fibre di cuoio e da spoglie con processi meccanici o chimici è disposto il divieto di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”. Si conferma il divieto di messa in vendita o in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, di prodotti che non siano ottenuti unicamente da spoglie animali, sottoposte ai rispettivi trattamenti consentiti e lavorate appositamente per conservarne le specifiche caratteristiche naturali. Viene inoltre stabilito che, per i prodotti ottenuti da lavorazioni nei Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, l’etichetta deve contenere l’indicazione dello Stato di provenienza.