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Informativa sulla Qualità dei Prodotti dei Mercati del Consorzio Ambulanti Toscana

Fiere e Mercati del Consorzio: solo prodotti di qualità

Il commercio su aree pubbliche sta evolvendo da una forma orientata sui mercati e fiere tradizionali molto estese verso una più moderna proposta caratterizzata da fiere con un numero di banchi più limitato, ma con prodotti merciologici qualificati e variegati e un livello di garanzia del consumatore in linea con le attuali esigenze del mercato. Negli anni il Consorzio Ambulanti Toscana ha promosso e organizzato Fiere sia nella Provincia di Pistoia che fuori regione, caratterizzate dalla vendita di prodotti di qualità. Obiettivo principale è quello di valorizzare il Brand Toscana, particolarmente apprezzato e richiesto, anche fuori dal territorio regionale, contribuendo ad animare centri storici e quartieri.

Norme per l'etichettatura: quali prodotti necessitano di etichetta?

  • Tutti i prodotti composti da fibre tessili per almeno l’80% del loro peso
  • I rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso
  • I prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione

Alcuni prodotti dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa possono essere etichettati con un’etichetta globale, tra cui:
  • Canovacci
  • Passamaneria
  • Cinture
  • Reggicalze e giarrettiere
  • Centrini
  • Fazzoletti da naso e da taschino
  • Bavaglini e guanti
  • Nastri

Alcuni prodotti non hanno obbligo di essere etichettati, tra cui:
  • Fiori artificiali
  • Tele dipinte
  • Prodotti tessili confezionati usati, purché dichiarati tali

Norme per l'etichettatura dei prodotti tessili

I prodotti tessili, affinché possano essere messi a disposizione sul mercato, devono obbligatoriamente riportare un’etichetta saldamente fissata o un contrassegno che siano durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili.
Un'etichetta di composizione fibrosa deve:

  • Essere scritta in lingua italiana
  • Riportare il nome per esteso delle fibre tessili che compongono il prodotto in ordine percentuale decrescente di peso (non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni)
  • Indicare il nome o la ragione sociale o il marchio ed anche la sede legale del produttore o dell’importatore
  • Specificare il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte
  • Essere durevole, facilmente leggibile, visibile, accessibile e saldamente fissata
  • Indicare l’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (ad esempio per gli inserti in pelle, l’imbottitura in piuma, i bottoni in madreperla) con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale”

Norme per la vendita dei prodotti in pelle

La definizione merceologica di pelle, cuoio, pellicce, viene ampliata e meglio definita dalla nuova normativa legge n.8/2013. In base alla stessa, le caratteristiche dei prodotti individuati con i termini “pelle”, “cuoio” e “pelliccia” vengono meglio definite, inclusi i prodotti fabbricati dalle spoglie e ricoperti di strati di altro materiale, purché questi siano di spessore uguale o non inferiore a 0,15 millimetri. Per quanto riguarda, invece, i prodotti rigenerati da fibre di cuoio e da spoglie con processi meccanici o chimici è disposto il divieto di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”. Si conferma il divieto di messa in vendita o in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, di prodotti che non siano ottenuti unicamente da spoglie animali, sottoposte ai rispettivi trattamenti consentiti e lavorate appositamente per conservarne le specifiche caratteristiche naturali. Viene inoltre stabilito che, per i prodotti ottenuti da lavorazioni nei Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, l’etichetta deve contenere l’indicazione dello Stato di provenienza.